Nel caso in esame non vi è prova che l'imputato abbia svolto qualsivoglia attività agevolatrice diversa dalla pubblicazione a pagamento delle foto ricevute, ragion per cui deve essere assolto per insussistenza del fatto.
Nel caso in esame non vi è prova che l'imputato abbia svolto qualsivoglia attività agevolatrice diversa dalla pubblicazione a pagamento delle foto ricevute, ragion per cui deve essere assolto per insussistenza del fatto.